
Ecco alcune regole che tutti i possessori di cani dovrebbero sapere.
Con l’ordinanza n. 42 del 14 marzo 2001, sempre in vigore, il Sindaco ordina ai conduttori di animali domestici di evitare che questi ultimi sporchino il suolo pubblico, provvedendo all’asportazione delle deiezioni organiche a mezzo di idonea attrezzatura e depositandole, opportunamente chiuse, nei raccoglitori dei rifiuti solidi.
E’ fatto altresì obbligo ai conduttori di animali domestici di tenere gli stessi al guinzaglio.
L’infrazione alle suddette disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 51.65.
Se l’infrazione viene commessa all’interno dei giardini pubblici, in aree verdi pubbliche o nelle pertinenze di scuole, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è di € 103.29.
Si ricorda che su tutto il territorio comunale vige il divieto assoluto di lasciare vagare liberamente animali domestici, i quali devono sempre essere accompagnati dal proprietario o da un conduttore.
La mancata custodia degli animali domestici è disciplinata dalla Legge Regionale 28 aprile 1994, n. 14 ed i trasgressori sono assoggettati al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 172.15, triplicata in caso di recidiva.
La Legge Regionale 28 aprile 1994 n. 14 fra i vari obblighi per i detentori di animali d’affezione, prevede:
· L’iscrizione all’anagrafe regionale canina entro novanta giorni dalla nascita, oppure entro sessanta giorni dall’acquisizione del possesso dell’animale (art. 14);
· La segnalazione della nascita di cuccioli presso il Comune di residenza o di abituale dimora, entro 15 giorni dalla nascita; il detentore non può arbitrariamente sopprimere i cuccioli (art. 14);
· L’iscrizione dei cani a seguito dei proprietari o di detentori di passaggio in soggiorno temporaneo nella regione, la cui permanenza si protragga oltre 90 giorni (art. 19);
· La denuncia presso il Comune di residenza o di abituale dimora, entro 5 giorni dall’evento (art. 20) in caso di:
a) trasferimento della propria residenza o abituale dimora per periodi superiori a 90 giorni;
b) di cessione definitiva della proprietà o della detenzione, a qualsiasi titolo, del cane;
c) di smarrimento o sottrazione del cane;
d) di morte del cane.
Il mancato adempimento delle sopra citate prescrizioni comporta le sanzioni amministrative previste dall’art. 28 comma 1 della L. R. 14 del 1994, automaticamente triplicate in caso di recidiva (comma 2).
Il proprietario o detentore di un cane deve inoltre:
a) fornire adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimento adatto;
b) assicurare la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica;
c) assicurare, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell’uomo o degli altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione sia possibilità di adeguato esercizio fisico;
d) occuparsi della loro riproduzione nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;
e) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;
f) garantire la loro incolumità, e nello stesso tempo garantire l’incolumità delle persone e degli animali con cui possono venire a contatto.
La violazione delle seguenti norme implica sanzioni da € 155,00 a € 516,00 come previsto dall’art. 28 comma 1 lettera C della L. R. 28 aprile 1994 n. 14, nonché violazione dell’art. 727 C. P. P.
Violazioni al C. P. P.
In base alla recente legge 20 luglio 2004 n. 189 è stato inserito, nel libro II del Codice di Procedura Penale, il Titolo IX-bis – dei delitti contro il sentimento per gli animali.
In base al suddetto titolo è punito:
· con la reclusione da tre a diciotto mesi chiunque, per crudeltà o senza necessità, causa la morte di un animale (art. 544-bis C. P. P.);
· con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da € 3.000 a € 15.000 chiunque, per crudeltà o senza necessità, provoca una lesione a un animale oppure lo sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena si applica a chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla loro salute. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale (art. 544-ter C. P. P.);
· con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da € 1.000 a € 10.000 chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività. La stessa pena si applica a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e che possono causare gravi sofferenze (art. 727 C. P. P.).